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ASSOCIAZIONE "PETER PAN A CHERNOBYL"
Via Cavour 60 - 10091 Alpignano (TO)
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REGOLAMENTO PER LE INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI
Art. 1
- L’unica etica perseguibile rimane esclusivamente quella dell’ospitalità
temporanea di minori al fine sociale e terapeutico ; l’Associazione in alcun
modo si occupa di adozioni.
Art. 2
- I minori vengono ospitati a partire dal settimo anno di età .
Art. 3
- I minori provengono da orfanotrofi o famiglie disagiate segnalate dal
referente estero dell’Associazione. I minori sono proposti dal referente ucraino
in concerto con il direttivo dell’Istituto di provenienza.
Art. 4
- Nell’intento di agevolare e consolidare la socializzazione ed il costruttivo
scambio culturale tra le famiglie italiane e i minori, il progetto prevede il
rientro pluriennale del minore presso la stessa famiglia negli anni successivi,
in modo da creare un legame affettivo che prosegua anche nel periodo di
lontananza affinché la famiglia italiana sia un concreto supporto e punto di
riferimento per il minore.
Per tutti i bambini viene quindi programmato il rientro pluriennale in Italia
fino all’età consentita in base ai regolamenti, alle leggi italiane e del paese
di provenienza, salvo indisponibilità, rinunce, cause di forza maggiore.
Art. 5
- I minori potranno essere ospitati nel periodo estivo per due mesi ed in quello
invernale per un mese , per un totale di 90 giorni l’anno., salvo deroghe
proposte dal Comitato Minori.
Art. 6
- Nel caso in cui la famiglia ospitante, per motivi personali, cessi l’adesione
ai progetti di accoglienza,l’associazione, valutando di volta in volta, cercherà
di inserire il minore in una nuova famiglia.
Inoltre, nell’esclusivo interesse del minore, sarà facoltà dell’Associazione
provvedere ad una diversa sistemazione del minore, in caso di evidenti disagi
che possano turbare il periodo di accoglienza.
Art. 7
– L’Associazione si impegna a:
-
garantire la tutela dei minori partecipanti ai programmi di accoglienza allo
scopo di evitare abusi e prevenire forme di sofferenza fisica o psicologica nei
suoi confronti;
-
delineare con chiarezza gli scopi e gli obiettivi dei programmi di accoglienza e
aiuto umanitario;
-
preparare le famiglie ospitanti ed i minori accolti portando loro a conoscenza
le reciproche realtà di vita, tradizioni, costumi e cultura nonché gli aspetti
psicologici legati all’accoglienza;
-
organizzare e garantire momenti di incontro e di aggregazione che hanno la
caratteristica dell’obbligatorietà di partecipazione.Le attività vengono
stabilite in concerto con i ministeri Ucraini ed il Comin.
Art. 8
- FAMIGLIE OSPITANTI.
8.1 Ogni famiglia che intenda ospitare un minore straniero deve garantire, per
tutta la durata del soggiorno, vitto e alloggio al minore ospitato ad essa
affidato.
8.2 Non vi sono limiti di età, sesso, religione, status sociale o numero di
componenti del nucleo familiare, purchè non vengano a mancare le prerogative che
garantiscano al minore ospitato il beneficio di una serena permanenza.
8.3 La preventiva richiesta di ospitalità da parte della famiglia è soggetta ad
una verifica da parte della Questura competente e del Comitato per la Tutela dei
Minori Stranieri, che rilasciano “nullaosta” all’iniziativa di accoglienza .
8.4 Il capofamiglia al quale il minore viene affidato, ne è responsabile durante
il soggiorno e deve garantire il suo rimpatrio entro i limiti fissati nel
permesso di soggiorno .
Qualsiasi violazione delle leggi che regolamentano tali iniziative verranno
denunciate alle Autorità competenti e perseguite nei termini di legge.
8.5 Allo scopo di tutelare sempre e comunque la sicurezza del minore ospitato,
le famiglie dovranno garantire il massimo di trasparenza e di disponibilità in
modo da facilitare le attività di controllo e supervisione da parte dei
responsabili dell’Associazione e delle Autorità competenti.
8.6 Ogni famiglia si fa carico dei costi di viaggio, assicurazione,
trasferimenti, documenti, quota spese accompagnatorie e costi organizzativi
fissati dal Consiglio Direttivo. Sono vietate le raccolte fondi a gestione
personale.
8.7 Ogni famiglia deve rispettare lo Statuto, il Regolamento e le decisioni e ha
l’obbligo di partecipare agli incontri organizzativi informativi e formativi
almeno con la presenza di un familiare.
Per aderire alle iniziative di ospitalità almeno un membro della famiglia deve
essere tesserato.
Art. 9
– ASSICURAZIONE
Ogni bambino ha copertura assicurativa in caso di morte, invalidità
permanente, responsabilità civile contro terzi, spese mediche e ricoveri in caso
di infortunio e malattia .
Art. 10
- E’ facoltà dell’Associazione acconsentire che il minore si rechi in un paese
dell’area Shengen al seguito della famiglia ospitante, sempre che la legge in
vigore lo consenta.
E’
indispensabile , per favorire eventuali controlli delle autorità, che l’aderente
al progetto sia sempre reperibile.
Art. 11
- INTERPRETE.
I
minori giungono accompagnati da un accompagnatore-interprete.
Come da regolamento da esso sottoscritto, l’interprete è a disposizione 24 ore
su 24 delle famiglie ospitanti per qualsiasi necessità.
Al
fine di agevolarne la reperibilità l’interprete è dotato di telefono cellulare.
Art. 12
- L’Associazione è esclusa da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il
bambino abbinato alla famiglia non arrivi in Italia per motivi indipendenti
dall’organizzazione: pertanto nulla potrà essere richiesto dalla famiglia
ospitante all’Associazione, a titolo di indennizzo o risarcimento ed il costo
del biglietto aereo, se già emesso, non verrà rimborsato.
L’Associazione è inoltre esonerata da ogni responsabilità nel caso di anticipi o
ritardi rispetto alle date stabilite dell’arrivo o della partenza del gruppo di
bambini.
Art.13
–
Per garantire il proseguimento dei programmi di accoglienza ed evitare equivoci,
è indispensabile mantenere un rapporto univoco con l’Istituto che ospita i
bambini.
Saranno i Responsabili dell’Associazione a portare avanti richieste o lamentele
o altro.
Pertanto viene fatto divieto di contattare personalmente l’Istituto senza
l’eventuale autorizzazione dell’Associazione.
Art. 14
–
A
E’
fatto divieto produrre iniziative individuali presso gli Istituti, per evitare
inutili perdite di risorse. I rapporti con l’Istituto dovranno avvenire
attraverso l’Associazione, sia che si tratti di aiuti che di viaggi per
incontrare i bambini. Non saranno tollerate individualità se non espressamente
autorizzate dal Consiglio Direttivo, il quale deve essere informatodegli
spostamenti e delle iniziative private degli aderenti.
B
A
seguito di avvenimenti successi in passato il Comin non condivide in alcun modo
l’abitudine ad elargire soldi a dirigenti o personale dell’Istituto. Questo
comportamento può dare seguito a gravi sanzioni a carico dell’Associazione. Le
eventuali proposte devono essere discusse con il Consiglio Direttivo in modo da
poter pianificare nel migliore dei modi e di evitare accavallamenti nei progetti
di sostegno.
C
I
bambini interessati ai progetti di accoglienza sono collegati e riconducibili ai
progetti dell’Associazione. Nessuna famiglia potrà far valere la propria
autorità in merito. L’Associazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà
intervenire e trovare una soluzione alternativa.
Art. 15
-
Per qualsiasi altra norma o regola non citata sul presente regolamento, fanno
fede gli articoli dello Statuto ed i regolamenti supplementari decisi ed
approvati dal Consiglio Direttivo nonché le norme legislative in corso.
La
mancanza di rispetto degli articoli 13 e 14, espressamente disposti dal Comin,
produce automaticamente l’esclusione dei soci e degli aderenti ai progetti di
accoglienza.
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