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ASSOCIAZIONE "PETER PAN A CHERNOBYL"

Via Cavour 60 - 10091 Alpignano (TO)

Tel. 3456945413 - 3409246658 fax 011.96.89.729   ppchernobyl@vodafone.it

 

REGOLAMENTO PER LE INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA  DI MINORI STRANIERI

 

Art. 1 - L’unica etica perseguibile rimane esclusivamente quella dell’ospitalità temporanea di minori al fine sociale e terapeutico ; l’Associazione in alcun modo si occupa di adozioni.

 

Art. 2 -  I minori vengono ospitati a partire dal settimo anno di età .

 

Art. 3 - I minori provengono da orfanotrofi  o famiglie disagiate segnalate dal referente estero dell’Associazione. I minori sono proposti dal referente ucraino in concerto con il direttivo dell’Istituto di provenienza.

 

Art. 4 - Nell’intento di agevolare e consolidare la socializzazione ed il costruttivo scambio culturale tra le famiglie italiane e i minori, il progetto prevede il rientro pluriennale del minore presso la stessa famiglia negli anni successivi, in modo da creare un legame affettivo che prosegua anche nel periodo di lontananza affinché la famiglia italiana sia un concreto supporto e punto di riferimento per il minore.

Per tutti i bambini viene quindi programmato il rientro pluriennale in Italia fino all’età consentita in base ai regolamenti, alle leggi italiane e del paese di provenienza, salvo indisponibilità, rinunce, cause di forza maggiore.

 

Art. 5 - I minori potranno essere ospitati nel periodo estivo per due mesi ed in quello invernale per un mese , per un totale di 90 giorni l’anno., salvo deroghe proposte dal Comitato Minori.

 

Art. 6 - Nel caso in cui la famiglia ospitante, per motivi personali, cessi l’adesione ai progetti di accoglienza,l’associazione, valutando di volta in volta, cercherà di inserire il minore in una nuova famiglia.

Inoltre, nell’esclusivo interesse del minore, sarà facoltà dell’Associazione provvedere ad una diversa sistemazione del minore, in caso di evidenti disagi che possano turbare il periodo di accoglienza.

 

Art. 7 – L’Associazione si impegna a:

- garantire la tutela dei minori partecipanti ai programmi di accoglienza allo scopo di evitare abusi e prevenire forme di sofferenza fisica o psicologica nei suoi confronti;

- delineare con chiarezza gli scopi e gli obiettivi dei programmi di accoglienza e aiuto umanitario;

- preparare le famiglie ospitanti ed i minori accolti portando loro a conoscenza le reciproche realtà di vita, tradizioni, costumi e cultura nonché gli aspetti psicologici legati all’accoglienza;

- organizzare e garantire momenti di incontro e di aggregazione che hanno la caratteristica dell’obbligatorietà di partecipazione.Le attività vengono stabilite in concerto con i ministeri Ucraini ed il Comin.

 

Art. 8 - FAMIGLIE OSPITANTI.

8.1 Ogni famiglia che intenda ospitare un minore straniero deve garantire, per tutta la durata del soggiorno, vitto e alloggio al minore ospitato ad essa affidato.

8.2 Non vi sono limiti di età, sesso, religione, status sociale o numero di componenti del nucleo familiare, purchè non vengano a mancare le prerogative che garantiscano al minore ospitato il beneficio di una serena permanenza.

8.3 La preventiva richiesta di ospitalità da parte della famiglia è soggetta ad una verifica da parte della Questura competente e del Comitato per la Tutela dei Minori Stranieri, che rilasciano “nullaosta” all’iniziativa di accoglienza .

8.4 Il capofamiglia al quale il minore viene affidato, ne è responsabile durante il soggiorno e deve garantire il suo rimpatrio entro i limiti fissati nel permesso di soggiorno .

Qualsiasi violazione delle leggi che regolamentano tali iniziative verranno denunciate alle Autorità competenti e perseguite nei termini di legge.

8.5 Allo scopo di tutelare sempre e comunque la sicurezza del minore ospitato, le famiglie dovranno garantire il massimo di trasparenza e di disponibilità in modo da facilitare le attività di controllo e supervisione da parte dei responsabili dell’Associazione e delle Autorità competenti.

8.6 Ogni famiglia si fa carico dei costi di viaggio, assicurazione, trasferimenti, documenti, quota spese accompagnatorie e costi organizzativi fissati dal Consiglio Direttivo. Sono vietate le raccolte fondi a gestione personale.

8.7 Ogni famiglia deve rispettare lo Statuto, il Regolamento e le decisioni e ha l’obbligo di partecipare agli incontri organizzativi informativi e formativi almeno con la presenza di un familiare.

Per aderire alle iniziative di ospitalità almeno un membro della famiglia deve essere tesserato.

 

Art. 9 – ASSICURAZIONE

Ogni bambino ha copertura assicurativa  in  caso di morte, invalidità permanente, responsabilità civile contro terzi, spese mediche e ricoveri in caso di infortunio e malattia .

 

Art. 10 - E’ facoltà dell’Associazione acconsentire che il minore si rechi in un paese dell’area Shengen al seguito della famiglia ospitante, sempre che la legge in vigore lo consenta.

E’ indispensabile , per favorire eventuali controlli delle autorità, che l’aderente al progetto sia sempre reperibile.

 

 

Art. 11 -  INTERPRETE.

I minori giungono accompagnati  da un accompagnatore-interprete.

Come da regolamento da esso sottoscritto, l’interprete è a disposizione 24 ore su 24 delle famiglie ospitanti per qualsiasi necessità.

Al fine di agevolarne la reperibilità l’interprete è dotato di telefono cellulare.

 

Art. 12 - L’Associazione è esclusa da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il bambino abbinato alla famiglia non arrivi in Italia per motivi indipendenti dall’organizzazione: pertanto nulla potrà essere richiesto dalla famiglia ospitante all’Associazione, a titolo di indennizzo o risarcimento ed il costo del biglietto aereo, se già emesso, non verrà rimborsato.

L’Associazione è inoltre esonerata da ogni responsabilità nel caso di anticipi o ritardi rispetto alle date stabilite dell’arrivo o della partenza del gruppo di bambini.

 

Art.13 – Per garantire il proseguimento dei programmi di accoglienza ed evitare equivoci, è indispensabile mantenere un rapporto univoco con l’Istituto che ospita i bambini.

Saranno i Responsabili dell’Associazione a portare avanti richieste o lamentele o altro.

Pertanto viene fatto divieto di contattare personalmente l’Istituto senza l’eventuale autorizzazione dell’Associazione.

 

Art. 14

E’ fatto divieto produrre iniziative individuali presso gli Istituti, per evitare inutili perdite di risorse. I rapporti con l’Istituto dovranno avvenire attraverso l’Associazione, sia che si tratti di aiuti che di viaggi per incontrare i bambini. Non saranno tollerate individualità se non espressamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, il quale deve essere informatodegli spostamenti e delle iniziative private degli aderenti.

B   A seguito di avvenimenti successi in passato il Comin non condivide in alcun modo l’abitudine ad elargire soldi a dirigenti o personale dell’Istituto. Questo comportamento può dare seguito a gravi sanzioni a carico dell’Associazione. Le eventuali proposte devono essere discusse con il Consiglio Direttivo in modo da poter pianificare nel migliore dei modi e di evitare accavallamenti nei progetti di sostegno.

I bambini interessati ai progetti di accoglienza sono collegati e riconducibili ai progetti dell’Associazione. Nessuna famiglia potrà far valere la propria autorità in merito. L’Associazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà intervenire e trovare una soluzione alternativa.

 

 

Art. 15 - Per  qualsiasi altra norma o regola non citata sul presente regolamento, fanno fede gli articoli dello Statuto ed i regolamenti supplementari decisi ed approvati dal Consiglio Direttivo nonché le norme  legislative in corso.

 

La mancanza di rispetto degli articoli 13 e 14, espressamente disposti dal Comin, produce automaticamente l’esclusione dei soci e degli aderenti ai progetti di accoglienza.

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